Piani Ferie:come ogni anno l’azienda prova a negare i diritti dei lavoratori
Le OO.SS. nuovamente sono obbligate a respingere i criteri con cui l’Azienda reitera unilateralmente la pianificazione del periodo di riposo fisiologico maturato dai Lavoratori.
La Circolare RUO/CNI/CN 7733, con oggetto “Ferie 2017” ritorna a gamba tesa su un tema già oggetto di diffida da parte delle OO.SS in data 21 marzo 2016.
E se l’ultima comunicazione aziendale da una parte soavemente chiosa “il periodo di ferie soddisfa le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendogli di partecipare più incisivamente alla vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro”, dall’altra, forza arbitrariamente quanto disposto nel CCL vigente, la sola fonte normativa alla quale il Lavoratore deve attenersi.

La buona pratica delle Relazioni Industriali e l’introduzione di un confronto sui piani ferie discussi in ambito territoriale/unità produttiva tra Rsu e direzioni aziendali competenti, più volte richiesto dalla parte sindacale per la definizione dei piani ferie, potrebbero evitare di arrivare a simili atti controproducenti che nel contrasto non tutelano né le esigenze produttive né i diritti acquisiti e tutelati dei Lavoratori dalle norme in essere.

Come già riportato nel comunicato del 2016 ribadiamo che la normativa prevede che l’azienda possa “forzare” le ferie per un massimo del 50% di quelle maturate in corso d’anno, condizione che permetterebbe al lavoratore di indicare i periodi del restante 50% senza concordarle con l’azienda e che la fruizione delle ferie è regolata dal Contratto Collettivo di Lavoro all’articolo 16: il comma 6 dice che “le ferie vanno normalmente prese nel periodo da maggio ad ottobre salvo che, per esigenze del Lavoratore o inderogabili esigenze di servizio debbano essere effettuate in altri periodi”; il comma 7 afferma che se “non è possibile fruire per intero delle ferie spettanti” nei periodi indicati dal CCL, “il Lavoratore ha diritto di fruire delle ferie in epoca da lui scelta entro il 30 giugno dell’anno successivo”; il comma 8 afferma che “è ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di servizio, quanto per necessità del Lavoratore, in non più di due periodi, salvo casi eccezionali”. Casi eccezionali, quindi parliamo di qualcosa che può interessare poche unità e non certo tutti i Dipendenti a cui si rivolge la Circolare aziendale.

Pertanto, nel ritenere non corretta la stesura della Circolare RUO/CNI/CN 7733, invitiamo i Lavoratori a pianificare serenamente le loro meritate ferie seguendo le regole stabilite nel CCL e ad informare il Sindacato qualora l’Azienda dovesse non approvarne il periodo di fruizione in contrasto con queste.

Roma, 6 aprile 2017


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